Whistleblowing è l’azione fatta da un whistleblower (dall’inglese, lett. “soffiatore di fischietto“), è colui che denuncia o riferisce alle autorità, pubblicamente o segretamente, attività illecite o fraudolente rilevate nel governo, in un’organizzazione pubblica o in un ente privato.

Sono ritenuti tali i soggetti che denuncino le condotte illecite, o pericoli di cui sono venuti a conoscenza, all’organizzazione stessa, all’autorità giudiziaria o le rendano pubbliche attraverso i media o le associazioni ed enti, che si occupino dei problemi in questione.

Il whistleblower è quel soggetto che, solitamente nel corso della propria attività lavorativa, scopre e denuncia fatti che causano o possono in potenza causare danno all’ente pubblico o privato in cui lavora o ai soggetti che con questo si relazionano (tra cui ad esempio consumatori, clienti, azionisti). Spesso è solo grazie all’attività di chi denuncia illeciti che risulta possibile prevenire pericoli, come quelli legati alla salute o alle truffe, e informare così i potenziali soggetti a rischio prima che si verifichi il danno effettivo. Un gesto che, se opportunamente tutelato, è in grado di favorire una libera comunicazione all’interno dell’organizzazione in cui il segnalatore di illeciti lavora e conseguentemente una maggiore partecipazione al suo progresso e un’implementazione del sistema di controllo interno.[4]

La maggior parte dei segnalatori di illeciti sono “interni” e rivelano l’illecito a un proprio collega o a un superiore all’interno dell’azienda o organizzazione. È interessante esaminare in quali circostanze generalmente un segnalatore di illeciti decide di agire per porre fine a un comportamento illegale. C’è ragione di credere che gli individui sono più portati ad agire se appoggiati da un sistema che garantisce loro una totale riservatezza.

Il 7 ottobre 2019 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato una direttiva per la protezione dei whistleblower[5] (Direttiva EU 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione). Il testo è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 novembre 2019:[6] gli Stati membri hanno tempo fino al 17 dicembre 2023 per recepire le nuove norme nel diritto nazionale.

La Direttiva introduce importanti misure per quanto riguarda la prevenzione e il contrasto della corruzione all’interno dell’Unione europea, e predispone standard minimi di protezione degli informatori. In particolare, la Direttiva si applica sia al settore pubblico sia a quello privato e copre quasi tutti i settori in cui l’Unione europea è competente (art. 2); fornisce tutela legale a un ampio numero di potenziali whistleblower (art. 4) e stabilisce misure idonee a garantire la protezione degli informatori dalle ritorsioni (art. 19 ss). Inoltre, impone la creazione di meccanismi idonei a tutelare e favorire le segnalazioni all’interno delle società/amministrazioni (art. 8) e stabilisce l’obbligo di rispondere e dare seguito alle segnalazioni degli informatori entro 3 mesi (art. 9 e art. 11).

Sebbene Transparency International e altre organizzazioni internazionali abbiano evidenziato alcune criticità[7] (tra le quali un ambito di applicazione troppo vago e lacune nella protezione dei whistleblower), l’art. 2 della Direttiva consente agli Stati membri di estendere la protezione prevista dal diritto nazionale relativamente a settori o atti non contemplati.

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